sanatoria concessa in mancanza del
parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo culturale
Not. Francesco Ercolano
Con provvedimento
dei Ministero per i beni e le Attività Culturali del dicembre 1981 è stato
dichiarato l'interesse particolarmente importante, ai sensi della legge
1089/1939, di un complesso immobiliare costituito da una pluralità di
fabbricati.
Nel provvedimento
vengono riportati i dati catastali dei diversi fabbricati e si dichiara che gli
stessi sono di comproprietà di diversi soggetti, nominativamente indicati, a
ciascuno dei quali viene effettuata la notifica del provvedimento che viene
anche debitamente trascritto.
Alla data in cui
fu emesso il provvedimento di vincolo (dicembre 1981), peraltro, uno dei
fabbricati del complesso immobiliare era di proprietà di un privato (atto
notarile di acquisto del 1977) che non è stata affatto indicato nel
provvedimento e al quale pertanto il provvedimento stesso non è stato
notificato.
Il proprietario
del fabbricato in oggetto, nel 1986, presenta domanda di condono edilizio per
opere abusive poste in essere in data anteriore al dicembre 1981.
Il comune rilascia
il provvedimento definitivo di sanatoria nel settembre 1997, senza che sia
stato domandato il parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.
Sono stato
richiesto di stipulare l'atto di vendita del fabbricato e relativo mutuo
ipotecario.
CONSIDERAZIONI E PROBLEMI
(1)
La mancata
notifica del provvedimento di vincolo all'effettivo proprietario, possessore e
detentore del fabbricato quali conseguenze produce?
Secondo lo studio
n. 2749, CNN, 03.05.2000, § 8, pag. 14, "per assoggettare il bene del
privato a vincoli di conservazione, di custodia, di divieti vari, non è
indispensabile la notifica del vincolo, mentre questa notifica (v. art. 10, c.
2, T.U.) ha il limitato scopo di assoggettare il bene culturale anche alla
prelazione artistica"
Sembrerebbe,
dunque, che in caso di alienazione del fabbricato in oggetto non operi, per
mancanza di notificazione del vincolo, la c.d. prelazione artistica e, più in
generale, tutta la disciplina del Capo III sez. I e II T.U., con esclusione in
particolare dell'obbligo della denuncia di cui all'art. 58, T.U.
Sembrerebbe,
invece, che trovi applicazione, nonostante la mancata notificazione del
provvedimento, la disciplina prevista in tema di beni vincolati dalla normativa
sul condono edilizio e, in particolare, quella dettata dall'art. 32 L. 47/1985
(2)
Una volta ritenuto
che la disciplina in tema di condono edilizio, relativa ai beni vincolati ex L.
1089/1939, trovi applicazione anche in mancanza della notifica prescritta
dall'art. 8, T.U., il problema che si pone è quello di stabilire quale sia la
sorte della concessione in sanatoria emessa senza il parere prescritto
dall'art. 32, L. 47/1985 e quali conseguenze si producano sulla commerciabilità
del fabbricato.
Secondo la circolare CNN 03.02.1997,
n. 228 (§ 9) emerge che:
1. il vincolo rileva
anche se sorto successivamente alla data di realizzazione dell'abuso (fanno
eccezione i parchi)
2. (trascrivo testualmente)
"nell'ipotesi (come è accaduto nella pratica) in cui il provvedimento
concessorio sia stato emesso, la domanda sui vincoli o il parere dell'autorità
preposta ai vincoli non si richiedono ai fini della commerciabilità
dell'atto, che puo' esser concluso indicando in atto gli estremi della
concessione in sanatoria rilasciata dal comune senza attendere il parere sui
vincoli. Che accade in tal caso? L'atto
e' certamente valido, ma la concessione in sanatoria può successivamente
essere revocata o annullata, determinando conseguenze soltanto (!!!) sul
fabbricato e non sugli atti fino a quel momento posti in essere."
Pertanto seguendo
i citati studi e circolari del C.N.N. si giungerebbe alle seguenti conclusioni:
A) l'atto è valido,
perchè la concessione in sanatoria esiste, anche se suscettibile di revoca o di
annullamento;
B) non opera la
prelazione artistica, nè vi è obbligo di denuncia dell'atto ex art. 58 T.U.,
perchè manca la notificazione del vincolo al vero proprietario, possessore e
detentore del fabbricato
CONSIGLI PRATICI
Il pensiero del
C.N.N. è stato correttamente riportato e comunque è da Voi condiviso?
E' opportuno
procedere "come se niente fosse" (dopo aver avvertito i clienti,
ovviamente) oppure è meglio avvisare della situazione la Sovrintendenza,
cercando di ottenere un parere "a posteriori", ossia successivo al
rilascio del provvedimento in sanatoria (con i rischi che ciò comporta in fatto
di tempi e di esito positivo della pratica)?
In ogni caso, è
legittimo, da un punto di vista amministrativistico, che il parere venga
rilasciato "a posteriori" con effetto sanante della concessione in
sanatoria già emessa?
Ancora: E'
opportuno, in ogni caso, a prescindere da quanto sopra esposto, effettuare la
denuncia dell'atto di vendita alla sovraintendenza ex art. 58, T.U., e
prevedere in atto la condizione sospensiva del mancato esercizio della
prelazione artistica?